La legge della Regione Marche n. 3 del 2005 prevede che: qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi,ย la salma puรฒ essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro comune.
Eโ da intendersi che tale pratica รจ autorizzata anche nel caso che il decesso avvenga in una qualsiasi struttura sanitaria (es. Case di Cura, Ospedali e Case di Riposo), sempre allโinterno della Regione Marche, per lโimmediato trasferimento a domicilio o nelle sale per il commiato.
Per chi vuole saperne di piรน…
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Nel documento, che รจ possibile scaricare, si possono trovare le risposte a tutte quelle domande relative l’evento luttuoso.